Percepisci un assegno divorzile e hai paura di perderlo perché hai una stabile relazione?

Ecco le novità.

Il diritto a percepire l’assegno divorzile cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze. Così recita il penultimo comma dell’art. 5 legge sul divorzio ( l. 1 dicembre 1970 n. 898 ).

Nel tempo la giurisprudenza ha esteso tale disciplina anche alla convivenza more uxorio, ovvero alla convivenza di fatto. L’instaurazione da parte del divorziato di una nuova famiglia, pur se di fatto, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge che non è più obbligato a corrispondere l’assegno divorzile. Tale relazione, precisa la giurisprudenza, deve avere i caratteri della stabilità e riprodurre lo schema del rapporto di coniugio.

Quella che era una certezza ora non lo è più.

Con l’ordinanza del 17 dicembre 2020 n. 28995 la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite sul punto.
Si riporta di seguito un breve estratto dell’ordinanza citata:

2.1 Si sollecita questa Corte di cassazione a rimediare l’orientamento recentemente espresso secondo il quale l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, sciogliendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, determina la decadenza dall’assegno divorzile senza possibilità per il giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, dell’indicata posta una misura.
11. La questione per cui si sollecita l’intervento delle Sezioni Unite è allora quella di stabilire se, instaurata la convivenza di fatto, il diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, si estingue automaticamente o se siano invece praticabili scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengono la conservazione dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi nel diverso contesto sociale di riferimento.

Tra i vari criteri che il giudice deve tenere in considerazione per stabilire se il coniuge richiedente abbia diritto ad un assegno di mantenimento, l’art 5 della l. sul divorzio evidenzia il “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”.

Penso alla moglie che ha rinunciato ad una propria attività professionale per dedicarsi interamente ai figli lasciando al marito l’opportunità di realizzarsi professionalmente ed economicamente.

La domanda che ora viene posta alle Sezioni Unite è la seguente: la semplice convivenza more uxorio  con altra persona provoca l’immediata soppressione dell’assegno divorzile o permane un diritto all’assegno divorzile nella sua forma compensativa?  

Se la nuova convivenza recide definitivamente ogni legame con il pregresso tenore di vita, lo stesso non può dirsi per quella parte dell’assegno che ha carattere compensativo con le scelte fatte in costanza di matrimonio.
Potrà pertanto continuare a godere dell’assegno di divorzio nonostante la nuova stabile relazione quel coniuge che, durante la vita matrimoniale, ha sacrificato le proprie competenze e professionalità nell’interesse della famiglia e dell’altro coniuge?

Staremo a vedere.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts