Fino a quando il mantenimento del figlio maggiorenne?

Con una recente pronuncia, innovativa rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Suprema Corte fa emergere un nuovo modo di intendere il rapporto tra genitori e figli in termini di diritti e di obblighi: non più assistenzialismo incondizionato ma dovere del figlio all’auto responsabilità.

La norma di riferimento in tema di mantenimento dei figli maggiorenni è l’art. 337-septies c.c. che testualmente recita: «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto».

La legge non individua un’età oltre la quale cessa l’obbligo di mantenimento a carico del genitore: tale permanenza attiene al potere discrezionale del giudice .

Fino alla pronuncia in commento si riteneva che l’obbligo del genitore al mantenimento dovesse perdurare oltre la maggiore età, fino a quando il genitore non avesse provato il raggiungimento della indipendenza economica del figlio ovvero l’inerzia e la negligenza dello stesso  o il suo rifiuto ingiustificato ad accettare un lavoro.

Se prima l’onere probatorio era a carico del genitore obbligato al mantenimento, ora si presume che, con il raggiungimento della maggiore età, il figlio sia idoneo a produrre reddito e dunque idoneo a raggiungere l’autonomia. Spetterà al figlio provare il permanere di quelle condizioni che, secondo la Cassazione, danno diritto al mantenimento: “ una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, la prosecuzione degli studi ultraliceali in modo proficuo, l’essere trascorso un lasso di tempo breve dopo il conseguimento del titolo di studio, la mancanza di un qualsiasi lavoro dopo avere effettuato tutti i tentativi di ricerca”.

Ovviamente l’onere della prova è graduato in base all’età e la prova sarà tanto più lieve quanto più il figlio sarà vicino ai 18 anni.

Con la pronuncia in esame ciò che si chiede al figlio, dopo avere efficacemente concluso il percorso di studi, è di attivarsi per cercare un’occupazione e rendersi economicamente autosufficiente, secondo il principio di autoresponsabilità, contemperando le ambizioni personali con le condizioni concrete del mercato del lavoro.

I figli non potranno contare in eterno sulle risorse economiche dei genitori. Una volta finita la scuola dovranno darsi da fare e rendersi autonomi.
L’obbligo al mantenimento non è per sempre.

Nel caso in esame la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17183/2020  ha confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Firenze che aveva revocato l’assegno di mantenimento a favore del figlio di 33, insegnante precario di musica con reddito annuo di circa 20.000 €.

Revocata anche l’assegnazione della casa familiare poiché il figlio si era trasferito in un’altra città proprio per insegnare e raramente faceva ritorno a casa.

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