Se il coniuge non paga l’assegno stabilito dal giudice si può ottenere il versamento diretto dell’assegno dal datore di lavoro.

Interessante a tal proposito la recente sentenza n. 1099/2020 VG del 4.03.2021 con la quale il Tribunale di Belluno ha accolto il ricorso presentato dalla moglie ai sensi dell’art. 156 comma IV c.c. e volto ad ottenere  il versamento diretto dell’assegno dal datore di lavoro.

Nel caso in esame la moglie ricorreva al Tribunale di Belluno per ottenere che il datore di lavoro del coniuge separato versasse direttamente a lei la somma dovuta a titolo di contributo al  mantenimento  suo e dei figli come previsto dal Tribunale in sede di separazione.  

L’art 156 comma VI c.c. attribuisce al giudice, in caso di inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi che sono tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato – come il datore di lavoro appunto- che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Quello che valuta il giudice è se l’obbligato, con il suo comportamento, possa mettere  in dubbio l’esattezza e la regolarità del pagamento così da vanificare la finalità dell’assegno di mantenimento. 

Nel caso in esame il Tribunale ha accolto il ricorso della moglie ritenendo che il marito aveva evidenziato un comportamento non lineare e non corretto (pagamento parziale della somma dovuta, pagamento saltuario o in ritardo, pagamento solo a fronte dei continui e ripetuti solleciti del coniuge) con ciò giustificando l’ordine diretto al datore di lavoro. 

Si legge: “ ritenuto che [omissis] emergano dati e situazioni tali da fondatamente far temere una non comopletezza e non regolarità dei pagamenti dovuti . talchè deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di una pronuncia di accoglimento della domanda attorea”.

La legge offe strumenti di tutela privilegiati per i crediti di mantenimento.
Rivolgiti sempre ad un  avvocato e fatti tutelare. 

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