I nonni hanno obblighi economici verso i nipoti se i genitori non vi provvedono?

L’art. 316 bis c.c. prevede l’obbligo in capo ad entrambi i genitori di mantenere i figli in proporzione delle rispettive capacità economiche.  Qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti  l’articolo citato prevede che gli ascendenti siano tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. 

Per ascendenti si intendono i nonni e i bisnonni, in ordine di prossimità,  mentre nessun obbligo grava sui parenti in linea collaterale, ovvero sugli zii. 

Presupposto è l’insufficienza dei mezzi da parte di entrambi i genitori. Pertanto i nonni saranno obbligati a contribuire al mantenimento dei nipoti solo qualora entrambi i genitori siano nell’impossibilità di farlo. Quindi nessun obbligo dei nonni per il solo fatto che uno dei genitori non fornisce il proprio contributo al mantenimento dei figli se l’altro genitore è in grado, da solo, di provvedervi. 

Ne deriva che l’obbligazione degli ascendenti ha natura meramente sussidiaria ( Cass. Civ. ord. 14 luglio 2020 n. 14951 e Cass. Civ. ord. 2 maggio 2018 n. 10419).

La solidarietà grava in egual misura su tutti gli ascendenti in ordine di prossimità, senza distinzione tra linea paterna o linea materna. 

Quanto all’importo del contributo dovuto dai nonni questo viene accostato all’obbligazione alimentare di cui agli art. 433 ss.cc.. Ciò significa che in caso di inadempimento dei figli i nonni non saranno obbligati a mantenere i nipoti nella stessa misura in cui i genitori dovevano farlo  ma nei limiti di quanto necessario per la vita dei nipoti. 

Qualora quindi l’altro genitore non provveda al mantenimento dei figli ci si potrà rivolgere ai nonni, con tutte le limitazioni del caso.

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