Dipendenza da gioco e amministrazione di sostegno.

Hai un tuo caro che ha una dipendenza da gioco?
Sai come aiutarlo?
Sai come tutelare te e i tuoi cari?
Esiste l’amministrazione di sostegno, uno strumento utile per intervenire nei confronti di un dipendente patologico da gioco d’azzardo. Un aiuto specifico, rispettoso della dignità della persona, in grado di evitare i danni, economici e non, che la ludopatia può provocare.

Cos’è l’amministrazione di Sostegno?

L’amministrazione di sostegno è un istituto a tutela di quei soggetti che si trovano in condizione di difficoltà anche temporanea o parziale.

E’stato introdotto dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6  ed è disciplinato dagli articoli art. 404  e ss. del c.c. Si applica quando un soggetto è affetto da un’infermità, ovvero da una menomazione fisica o psichica a causa della quale si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

La nomina avviene con decreto del Giudice Tutelare del luogo di residenza del soggetto da tutelare.

Il provvedimento del giudice è un vero e proprio “abito cucito su misura”: nel decreto vengono indicati gli atti per i quali il soggetto viene sostituito e rappresentato dall’amministratore di sostegno, ovvero, nei casi meno gravi, semplicemente assistito.

Per tutti gli atti non espressamente previsti il soggetto mantiene la capacità di agire.

L’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’ADS non ha fatto venir meno gli altri istituti a tutela degli incapaci, ovvero l’interdizione e l’inabilitazione, che permangono anche se rivestono carattere residuale.

La Cassazione è intervenuta(Cass. 24 luglio 2009, n. 17421Cass. 1 marzo 2010, n. 4866 )chiarendo che la differenziazione tra amministrazione di sostegno ed ulteriori istituti di protezione a tutela degli incapaci, quali interdizione ed inabilitazione, è individuabile non già nel diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto nella maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. La scelta della misura di protezione più adeguata appartiene all’apprezzamento del giudice il quale dovrà individuarla con riferimento al tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerando anche la gravità e durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell’impedimento, nonchè  tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie.

Se sei in difficoltà non esitare: chiedi aiuto.  

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