Hai bisogno di un avvocato e vuoi sapere se hai diritto al gratuito patrocinio?

E’ proprio la nostra Costituzione che all’24 dichiara che la difesa in giudizio è un diritto inviolabile che deve essere garantito a tutti i cittadini anche ai non abbienti. 

Chi ha diritto al gratuito patrocinio?

È ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/2002) chi è titolare di un reddito imponibile IRPEF non superiore a 11.493,82 €.

Il reddito da tenere presente è quello complessivo di tutte le persone conviventi. Fanno eccezione i procedimenti in cui siano in contestazione i diritti della personalità, come nei procedimenti di separazione e divorzio, per i quali il reddito in considerazione è solo quello dell’istante. 
La situazione reddituale va aggiornata ogni anno e, in caso di perdita dei requisiti, viene revocato. 

Posso scegliere l’avvocato che voglio?

Non tutti gli avvocati possono assumere cause di gratuito patrocinio ma solo quelli iscritti nell’apposito ALBO consultabile anche on line sul sito del Consiglio dell’ordine degli avvocati della provincia di riferimento.
All’interno di quell’albo il soggetto può scegliere l’avvocato che preferisce.

Devo pagare qualcosa se sono ammesso al gratuito patrocinio? 

La risposta è no. L’unico compenso che l’avvocato percepisce è da parte dello Stato.
È bene però ricordare che il gratuito patrocinio riguarda solo l’assistenza tecnica in giudizio – civile, penale, amministrativo, contabile, tributario, volontaria giurisdizione. 

Cosa devo fare per ottenere il gratuito patrocinio?

Il soggetto interessato deve presentare istanza di ammissione al consiglio dell’ordine degli avvocati di riferimento.
Il modulo è scaricabile dal sito del consiglio dell’ordine degli avvocati e deve contenere le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito necessarie per l’ammissione, le ragioni della domanda.

Presentata l’istanza il Consiglio dell’ordine, riunito nell’apposita commissione, ammette o respinge la domanda. 

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